Art. 103.
(Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza).

      1. Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti penitenziari e prospetta al Ministro della giustizia le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento penitenziario.
      2. Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti.
      3. Sovrintende alla esecuzione delle misure di sicurezza personali.
      4. Provvede al riesame della pericolosità ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo 208 del codice penale, nonché alla applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza. Provvede, altresì, in occasione dei provvedimenti anzidetti o separatamente, alla eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza, di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale.

 

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      5. Approva, con decreto, il programma di trattamento di cui al 5 comma dell'articolo 18, ovvero, se ravvisa in esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del detenuto o dell'internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione; tale intervento non pregiudica il reclamo dell'interessato ai sensi dell'articolo 46. Approva, con decreto, il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno. Impartisce, inoltre, nel corso del trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei detenuti e degli internati.
      6. Provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle licenze ai detenuti in regime di semilibertà e agli internati, e sulle modifiche relative alla esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà. Provvede, inoltre, con decreto nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 678 del codice di procedura penale, come sostituito dalla presente legge.
      7. Provvede con ordinanza nei casi di cui all'articolo 678, comma 1, del codice di procedura penale, come sostituito dalla presente legge.
      8. Esprime motivato parere sulle proposte e sulle istanze di grazia concernenti i detenuti e i sottoposti a misure alternative alla detenzione.
      9. Svolge inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.